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POLIZZA CATRASTROFALE OBBLIGO ENTRO IL 31 MARZO 2025 SALVO PROROGHE

POLIZZA CATRASTROFALE OBBLIGO ENTRO IL 31 MARZO 2025 SALVO PROROGHE

E’ stato confermato, in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe (su cui si è riferito con Nota, a firma del Segretario Generale, del 27 febbraio 2025)1, il termine del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali da parte delle imprese. Nonostante la richiesta sia stata avanzata in fase emendativa da parte di più gruppi politici, la proroga non è stata accolta. Abbiamo comunque rinnovato l’istanza di una tempistica coerente con la portata dell’operazione.
Si ricorda che l’obbligo è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (e segnatamente, dall’articolo 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213), che aveva fissato il termine al 31 dicembre 2024, rinviando ad uno specifico decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la definizione di una serie di ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.
Il suddetto decreto - 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 e in vigore dal 14 marzo prossimo - definisce, in particolare, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, le regole di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenendo conto del principio di mutualità, i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, l’aggiornamento dei valori relativi all’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato, nonché le modalità di coordinamento degli interventi rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa.
Ciò posto, in considerazione dell’imminente scadenza del termine per adempiere all’obbligo, la Confederazione ha sottoscritto una convenzione con Generali S.p.A. – sulla quale si riferirà a breve con specifica comunicazione - per favorire, a condizioni agevolate, la stipula da parte delle imprese associate delle polizze assicurative.
1 Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202.
SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO
Si riporta, di seguito, una breve sintesi del quadro normativo, come delineato dall’art. 1, commi 101 e ss. della richiamata legge di bilancio 2024 e dal relativo decreto attuativo (d’ora in poi decreto).
In via preliminare, per quanto riguarda il regime temporale di adeguamento delle polizze alle nuova disciplina, l’articolo 11 del decreto dispone quanto segue:
 per le nuove polizze, l’adeguamento dei testi da parte delle assicurazioni deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro fine marzo).
 per le polizze già in essere, tale adeguamento decorre dal primo rinnovo (dopo la naturale scadenza della polizza) o quietanzamento utile delle stesse.
Per quanto non espressamente previsto, il decreto rinvia alle disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.
1. Soggetti obbligati ad assicurarsi e tempistiche
Sono tenute ad adempiere all’obbligo, entro il termine del 31 marzo 2025 – ad eccezione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2025 - le imprese:
 con sede legale in Italia o con sede legale all’estero e stabile organizzazione in Italia;
 tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2188 del codice civile.
L’obbligo non si applica agli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 c.c.) per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo-brina e siccità (art. 1, commi 515 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n.234).
2. Oggetto della copertura assicurativa
La copertura assicurativa comprende i danni alle immobilizzazioni2, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, vale a dire:
 terreni3 e fabbricati4;
2 Come noto, per “immobilizzazioni” si intendono: “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente” (art. 2424-bis del Codice civile).
3 Per “terreni” si intendono: “fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 1 del decreto).
4 Per “fabbricato” si intende: “l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni,
 impianti e macchinari5;
 attrezzature industriali e commerciali6.
A tal riguardo, l’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2024, n. 1557 (c.d. decreto fiscale) ha precisato che l'oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni “a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”.
In particolare, i danni devono essere direttamente cagionati da eventi calamitosi e catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come definiti dall’art. 3 del decreto, ossia:
a) alluvione, inondazione, esondazione8;
b) sisma9;
c) frana10.
Il decreto precisa che, sia per i fenomeni idrogeologici (alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane) sia per i sismi, gli eventi che si verificano entro un periodo di 72 ore dalla prima manifestazione/evento vengono considerati come un unico sinistro/evento.
L’art. 1 comma 3, del decreto specifica, altresì, che la polizza assicurativa non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Inoltre, sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1, comma 2, del decreto).
fognature nonchè eventuali quote spettanti delle parti comuni” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 2) del decreto).
5 Per “impianti e macchinari” si intendono: “tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 3) del decreto).
6 Per “attrezzature industriali e commerciali” si intendono: “macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonchè di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.” (art. 1, comma 1, lett. b), punto 4) del decreto).
7 Decreto-legge 9 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189.
8 Per “alluvione, inondazione ed esondazione” si intende: “fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali” (art. 3, comma 1, lett. a), del decreto).
9 Per “sisma” si intende: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purche' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorita' competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma” (art. 3, comma 1, lett. b), del decreto).
10 Per “frana” si intende: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua” (art. 3, comma 1, lett. c), del decreto).
3. Determinazione e adeguamento periodico dei premi
Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione (art. 4 del decreto).
4. Entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato: eventuale scoperto o franchigia
L’art. 6 del decreto disciplina l’entità del danno indennizzabile che resta a carico dell’assicurato (c.d. scoperto o franchigia). In particolare:
 per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata: le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto che resti a carico dell’assicurato non superiore al 15% del totale indennizzabile;
 per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata e nel caso di grandi imprese11: fermo l’obbligo di copertura assicurativo, la percentuale di danno indennizzabile che resta a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
5. Massimali o limiti di indennizzo
Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo secondo i seguenti principi:
a) per la fascia fino ad 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
c) per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione dei massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
11 Per “grandi imprese” si intendono: “le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500” (art. 1, comma 1, lett. o), del decreto).
Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
6. Inadempimento dell’obbligo di sottoscrizione
Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese deve essere tenuto in conto ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie provenienti da risorse pubbliche, comprese quelle destinate a interventi in caso di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1, comma 102, della legge di bilancio 2024).
Se le compagnie assicurative si rifiutano di stipulare le polizze, l’IVASS irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 (art. 1, comma 107, della legge bilancio 2024).
7. Riassicurazione da parte di SACE
L’art. 1, comma 108, della legge di bilancio 2024, ha stabilito che, per supportare una gestione efficace del portafoglio assicurativo destinato alla copertura dei danni, SACE può concedere agli assicuratori e riassicuratori del mercato privato una copertura, a condizioni di mercato, fino al 50% degli indennizzi che questi dovranno erogare in caso di sinistro. Per ottenere tale copertura, la compagnia assicurativa interessata deve aderire a una specifica convenzione di riassicurazione con SACE (approvata ai sensi dell’art. 10 del decreto - allegato A).
8. Trasparenza dell’offerta assicurativa e comparabilità delle offerte
Per garantire che le offerte dei servizi assicurativi siano trasparenti e competitive e per fornire alle imprese tutte le informazioni necessarie per adempiere correttamente all'obbligo di assicurazione, le compagnie assicurative sono tenute a pubblicare sul proprio sito web determinati documenti (art. 8), e segnatamente:
 i documenti previsti dall’art. 185 del Codice delle assicurazioni private, che comprendono le informazioni precontrattuali e il documento informativo sui prodotti di investimento;
 le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate da IVASS.
Per favorire una scelta “consapevole e informata” da parte delle imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’art. 22 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n. 193) ha attribuito all’IVASS il compito di gestire - anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli - un portale informatico finalizzato a comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione.
La norma ha disposto, altresì, che ciascuna impresa di assicurazione è tenuta ad immettere nel portale il contratto assicurativo indicando:
 le condizioni generali;
 l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.
Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy – ad oggi non ancora adottato - saranno stabilite le disposizioni attuative.
Con riserva di tornare sul tema con successivi approfondimenti.