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COME PAGARE, RATEIZZARE O ANNULLARE LE CARTELLE DI PAGAMENTO

COME PAGARE, RATEIZZARE O ANNULLARE LE CARTELLE DI PAGAMENTO

Di seguito una scheda informativa sulla cartella di pagamento o esattoriali: che cos'è, come pagarla e le modalità per chiederne l'annullamento o la sospensione. Indicazioni utili e aggiornate sul mondo della rottamazione fiscale.

Che cos'è la cartella esattoriale

La cartella di pagamento o esattoriale è un atto amministrativo con il quale l'Agente della Riscossione chiede ai contribuenti il pagamento delle somme riguardanti i contributi, le tasse o le imposte che, a seguito dell'attività di controllo e di liquidazione dell'Ente creditore (come, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps o i Comuni), risultano essere ancora non corrisposte.

Una volta accertato il debito in capo al contribuente, l’Ente creditore iscrive l'importo dovuto in un
ruolo, che corrisponde ad un elenco contenente i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le somme da versare. Una volta formato, il ruolo viene trasmesso all'Agente della riscossione che
provvede, poi, ad inviare la cartella di pagamento al debitore.

La cartella di pagamento, perché possa ritenersi valida ed efficace, deve indicare, al suo interno,
oltre alla somma dovuta dal destinatario, anche il dettaglio del debito a cui essa si riferisce,
l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica, le modalità di pagamento, in una unico
importo o in forma dilazionata, e le indicazioni delle modalità per richiedere, eventualmente, il
riesame della cartella stessa, la sospensione della sua efficacia o l'annullamento del debito.

Dal 1° gennaio 2022 è in vigore un nuovo modello di cartella di pagamento (modello in pdf),
previsto dalla Legge di Bilancio per l'anno 2022, all’interno del quale non è più indicato l'addebito in capo al contribuente degli oneri di riscossione.

La cartella di pagamento trova applicazione solo per la riscossione delle somme, connesse a debiti tributari o previdenziali, che necessitano di un titolo esecutivo per essere riscosse. Tale atto non si applica, quindi, alla riscossione delle somme per la quali gli atti emessi dagli Enti creditori, trascorso il termine per adempiere al pagamento, acquistano direttamente valore di titolo esecutivo, in sostituzione della cartella di pagamento (come, ad esempio, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle imposte dirette, all’Irap e all’Iva, oppure gli avvisi di addebito emessi dall’Inps con riferimento ai contributi non versati).

L'Agenzia delle Entrate ha anche previsto un servizio che avverte in caso di nuove cartelle esattoriali in emissione. Si chiama Se mi scordo e si può attivare sulla propria area riservata, inserendo il numero di cellulare o l'email per rivedere l'avviso.

Come pagare le cartelle

L'Agente della Riscossione invia al debitore la cartella di pagamento con allegato un bollettino RAV o il Modulo PagoPa già precompilati con l'importo dovuto. Il debitore dovrà effettuare il
pagamento entro 60 giorni dalla notifica (180 per le cartelle notificate dal primo gennaio al 31
marzo 2022).

La cartella può essere pagata:

  • attraverso il servizio "Paga-on line" sul sito dell'Agenzia e sull'App Equiclick;
  • con i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al nodo PagoPa;
  • presso banche, Poste e tabaccai;
  • agli sportelli dell'Agente di riscossione.

Per i pagamenti dall'estero i versamenti possono essere effettuati:

  • attraverso il modulo di pagamento PagoPa (per le banche collegate al nodo pagoPa);
  • con bonifico sul conto corrente bancario dell'Agente di riscossione. In questi casi è obbligatario indicare, nella causale, il numero della cartella di pagamento e il codice fiscale del debitore (tutti i codici iban sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate).

In caso di:

  • mancato pagamento di una o più rate, l’Agente della Riscossione può avviare procedure cautelari e conservative (come ad esempio il fermo amministrativo dei beni mobili registrati o l'ipoteca sugli immobili) oppure l'esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito (pignoramento beni mobili, immobili o dei crediti);
  • mancato pagamento nei termini, alle somme iscritte al ruolo verranno aggiunti gli interessi di mora e tutte le eventuali altre spese.

Pagamento a mezzo compensazione

Gli importi relativi ad imposte erariali e agli oneri accessori possono essere pagati per compensazione utilizzando il modello "F24 Accise" (qui il documento pdf) con codice tributo RUOL e può essere presentato sui canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”) o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Si può pagare anche utilizzando in compensazione crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma solo per i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili certificati sulla piattaforma online del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il decreto legge n. 78 del 2010 preclude la possibilità della compensazione dei crediti erariali in
presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Pagamento a rate

In presenza di una temporanea situazione di difficoltà, è possibile richiedere la rateizzazione della cartella di pagamento, presentando apposita istanza all'Agente della Riscossione. Per gli importi superiori a 60mila euro occorre documentare la situazione di obiettiva difficoltà.

Il piano di rateizzazione può prevedere importi variabili per ciascuno anno. Il pagamento può essere suddiviso fino ad un massimo di 72 rate mensili. Per le situazioni di gravi difficoltà legate ad un peggioramento della situazione economica e quindi non imputabili al debitore, la dilazione può aumentare fino a 120 rate mensili. In caso di peggioramento della temporanea situazione di crisi economica, la dilazione può essere prorogata, solo una volta, fino a 72 mesi, purché non ci sia stata decadenza del piano di dilazione.

La decadenza dal pagamento rateizzato si verifica quando il debitore non salda un determinato numero di rate, anche non consecutive. In questi casi l'importo residuo diventa riscuotibile per intero, in un'unica soluzione, oppure si può ricorrere ad una nuova rateizzazione, ma solo se all'atto della richiesta i pagamenti scaduti risultano saldati.

In particolare la decadenza si concretizza dopo il mancato pagamento di:

  • 18 rate, per le rateizzazioni dall'8 marzo 2020 (21 febbraio per i residenti nella ex "zona rossa");
  • 10 rate, per le rateizzazioni dopo l'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021;
  • 5 rate, per le rateizzazioni dal primo gennaio 2022.
Per rimanere sempre aggiornato sulle scadenze fiscali leggi lo scadenzario di Confcommercio, con date, news e chiarimenti curati dai nostri esperti del fisco.  

Annullamento, ricorso o sospensione

Il contribuente, se ritiene infondato l'addebito, può chiedere all'Agente l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento, oppure fare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Chi ha presentato ricorso può anche chiedere la sospensione dell’efficacia della cartella di
pagamento, se ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento delle somme richieste prima che la Corte si pronunci. L’istanza di sospensione può essere presentata direttamente alla Corte (sospensione giudiziale) oppure all'Ente creditore che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa). In caso di rigetto del ricorso sono dovuti, inoltre, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Il contribuente può anche presentare una dichiarazione (sospensione legale) in cui indica i motivi, previsti dalla legge, per i quali ritiene di non dover pagare le somme richieste. In tal caso l'Agente  è tenuto a sospendere le procedure di recupero crediti per effettuare le opportune verifiche. La dichiarazione va presentata entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e deve essere giustificata da almeno una delle seguenti circostanze:

  • prescrizione o decadenza del credito prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • provvedimento di sgravio da parte dell'ente creditore;
  • sospensione amministrativa o giudiziale;
  • sentenza che annulla, in tutto o in parte, la richiesta dell'ente creditore;
  • pagamento saldato prima della formazione del ruolo.

L'ente creditore deve comunicare l'esito dell'esame al debitore entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, altrimenti le somme iscritte al ruolo verranno annullate di diritto. Il contribuente che produce falsa documentazione sarà punito con una multa amministrativa che va dal 100 al 200% degli importi dovuti (importo minimo di 258 euro).

Definizione agevolata

La Legge di Bilancio del 2023 ha introdotto una nuova definizione agevolata (detta anche Rottamazione quater) per i debiti affidati all'Agente di Riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli inclusi in misure agevolative precedenti.

I contribuenti potranno così estinguere i debiti iscritti a ruolo senza versare interessi e sanzioni, interessi di mora e aggi. L'importo comprende le somme a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per aderire alla definizione agevolata, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione per via telematica entro il 30 aprile 2023. Le modalità sono indicate sulsito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, entro 20 giorni dalla data in vigore delle legge.

Gli importi possono essere pagati:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • massimo 18 rate (in 5 anni), di cui le prime due entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le altre 16 rate dovranno essere saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024. Le prime due rate saranno pari al 10% delle somme dovute, le restanti di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede interessi del 2% annuo, a decorrere dal primo agosto 2023.

Dal 31 marzo 2023, è inoltre previsto l'annullamento automatico dei singoli debiti affidati all'Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 per gli importi fino a mille euro e senza bisogno di richieste da parte del contribuente. 

Norme e provvedimenti

I principali articoli e provvedimenti fiscali sul mondo delle cartelle di pagamento e la documentazione economico finanziaria di riferimento.